A causa della epidemia Covid19 la validità delle patenti di guida è stata prorogata secondo il seguente schema:
Allegato 1 alla Circolare prot. n. 5457 del 03/08/2020
Scadenza patente | Norma di riferimento |
Consente di circolare con documento scaduto fino: |
Dal 31.1.2020 al 31.5.2020 |
Art. 104 del DL 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 157, comma 7 ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. | 31.12.2020 [1] |
Dal 1.6.2020 al 31.8.2020 |
Articolo 3 Regolamento (UE) 2020/698 | Sette mesi dopo la scadenza indicata sulla patente [1] |
Dal 1.9.2020 al 31.12.2020 |
Art. 104 del DL 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall’art. 157, comma 7 ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. | 31.12.2020 |
[1] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell’intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31.12.2020.