REVISIONE CARRELLI RIMORCHIO

Dal 2018 le revisioni dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (O1 e O2) devono essere effettuate secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: 4 anni dalla prima immatricolazione e, poi, ogni 2 anni.

I rimorchi tipo O1 e O2 sono ad esempio: roulottes, carrelli moto, carrelli barche, carrelli alianti e ultraleggeri, carrelli tenda, carrelli per il trasporto di cose ed in generale tutti quelli indicati nell’art. 56 comma 2 del C.D.S.che non abbiano massa massima superiore a 750 kg (O1) o 3.500 Kg (O2)

Per la prima fase di attuazione la revisione va fatta esclusivamente presso le sedi della motorizzazione civile presenti presso i capoluoghi di provincia prendendo specifico appuntamento anche tramite agenzia.

Per facilitare le revisioni è stato stabilito il seguente calendario:

*** dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017: in questo periodo il controllo tecnico può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da quello di immatricolazione.

*** nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018

*** nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l’1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.

 

COSTI

Per la revisione è richiesto il versamento di  € 45,00 sul c/c 9001 esclusivamente tramite l’apposito bollettino rosso  prestampato e disponibile presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione.

Il servizio di prenotazione della revisione tramite agenzia costa € 80,00 comprensivo di versamenti e tarife motorizzazione.

ATTENZIONE! Se prenoti la revisione prima della scadenza (ad es. entro il 31/12/2018 per i carerelli immatricolati fino a tutto il 2000) potrai circolare anche se la revisione è fissata nel 2019! *

* come previsto dal’art 9 comma 4 del D.M. M.I.T.  n. 214 del 19/05/2017